1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili e si intende per:
a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.
1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente
1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;
e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;
f) realizzare iniziative relative alla logistica;
g) adottare tecnologie innovative;
h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma l, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
4. I gruppi di produttori nuovi o che intendono essere riconosciuti ai sensi del comma 3 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui al presente articolo. A tale fine, essi presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a prericonoscimento.
5. Ai fini del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 4 a 11 dello stesso articolo 2-quater.
1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.
1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica nell'ambito di un'intesa di filiera
a) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall'accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, secondo un contingente commisurato alla cifra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro annui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia associati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di prodotti agroenergetici. Tale contributo è corrisposto nella forma del credito d'imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d'investimento e il valore del credito d'imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.
7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'utilizzo dell'alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente trasformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione prodotto, e se del caso la produzione di energia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell'ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.
8. Al fine di permettere ai produttori di prodotti agroenergetici che effettuano investimenti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter accedere al Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, nonché di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, all'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive mo-dificazioni
a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni energetiche rinnovabili»;
b) al comma 2-bis, le parole; «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al fine di agevolare la riorganizzazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori di produzioni disciplinate da specifiche Organizzazioni comuni di
1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente: «Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio
1. I commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono abrogati.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.